Garante per la protezione dei dati
Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari.
(Roma, 7 febbraio 2008)
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso.